Contributi: L'ordinanza che non ordina
Postato il Giovedì, 14 luglio @ 23:41:28 CEST di webmaster |
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Commento all?Ordinanza Storace
a cura di Ciro Troiano
Responsabile ?SOS Maltrattamenti? della LAV
E? un? Ordinanza, ma non ?ordina?, si chiama ?divieto dell?uso del collare elettrico e di altro analogo strumento su cani?, ma di tale divieto non c?? traccia! Si, un vero paradosso! O meglio, un pasticcio giuridico...
Diciamo subito che un serio provvedimento di divieto dell?uso (e non solo, ma anche di vendita e possesso...) dei collari elettrici per cani e strumenti simili, troverebbe il nostro consenso incondizionato. Non a caso, siamo stati i primi a proporre, insieme all?on. Giulio Schmidt, che ha presentato la proposta di legge ?Disposizioni in materia di cani potenzialmente pericolosi?, il divieto di: ? detenere, vendere, o usare collari a strozzo, con o senza punte, collari elettrici o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani?. Purtroppo tale divieto, ancorch? abbondantemente ripreso nella nostra formulazione da altre proposte di legge, non ? giunto ancora ad approvazione.
Con queste premesse, la nostra reazione alla notizia diffusa dalle agenzie del divieto firmato dal ministro Storace, non poteva che essere positiva, ma, conoscendo i ?giuristi? del ministero, abbiamo sospeso il giudizio fino alla lettura del testo, e abbiamo fatto bene...
L?Ordinanza, cos? come scritta, non serve a nulla! Si, ? proprio cos?, e ci? per una serie di motivi che cercheremo di spiegare.
Il provvedimento non vieta i collari elettrici, ma si limita a dare un parere giuridico sul loro uso. Una sorte di ?interpretazione? della norma, che non pu? avere effetti di disposizione penale poich? non si tratta di un?interpretazione autentica, prerogativa del legislatore. Da un?Ordinanza ministeriale, com?? noto, non possono scaturire sanzioni penali n? la creazione di nuove fattispecie di reato. Un? Ordinanza dalla quale consegua l?inserimento nell?art. 727 c. p. di una norma incriminatrice della condotta posta in essere da colui che usa collari elettrici per cani, non rientra fra i poteri costituzionalmente spettanti al Ministero. Infatti, al Ministro non ? dato di emanare un provvedimento dal quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie penale: e ci? in forza del principio di legalit? sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: ?Nessuno pu? essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso?. Sotto questo aspetto, quindi, l?Ordinanza ? destinata a non avere alcun effetto.
Qualcuno ha fatto notare che l?uso dei collari elettrici ? gia vietato dalla normativa sul maltrattamento, quindi l?Ordinanza Storace sarebbe priva di effetto. Sul presunto divieto gi? esistente ci ritorneremo pi? avanti, qui ci preme sottolineare questo aspetto: se l?Ordinanza vuole stabilire ex novo la sanzione penale prevista dall?art. 727 c.p. per chi usa collari elettrici, ? illegittima, se si limita a ?ribadire? una previsione penale preesistente, ? inutile. Tertium non datur.
Un? altra incongruenza che risalta ? quella della configurazione giuridica del fatto. Nell?Ordinanza si legge che l?uso del collare elettrico ?rientra nella
disciplina sanzionatoria prevista dal secondo comma dell?articolo 727 del
codice penale?; articolo che, ricordiamo, punisce la ?detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze?, mentre,
a rigor di logica e di diritto, l?uso di tali strumenti dovrebbe essere punito ai sensi del reato di maltrattamento di animali che, dopo le modifiche della legge 189/04, ?
previsto dall?art. 544-ter del codice penale. Nella premessa dell?Ordinanza viene giustamente riportato che l?uso di tali strumenti costituisce maltrattamento degli animali, ma poi nell?articolato, chiss? come, compare il riferimento alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, reato che prevede una pena
inferiore a quella del maltrattamento e sicuramente non quello da ipotizzare per fatti simili.
Un? altra parte dell?Ordinanza che riteniamo poca appropriata riguarda il riferimento all?uso del collare elettrico e di altro analogo strumento ?che provoca effetti di dolore sui cani?. Alcuni casi giudiziari hanno messo in evidenza che
coloro che usano i collari elettrici e strumenti simili, utilizzano la
giustificazione che essi non provocano dolore agli animali. Ci sono diverse
sentenze di assoluzione perch? il giudice non ? stato in grado di stabilire
se dall?uso dei collari elettrici possa derivare dolore all?animale. Diversi periti della difesa hanno stilato consulenze nelle quali si afferma che i collari elettrici non procurano sofferenza ai cani (sic!). Gli stessi fabbricanti di collari elettrici, asseriscono che essi non provocano dolore? Mettere l?inciso ?che provoca effetti di dolore sui cani?, significa fare il loro gioco, perch? si ammette implicitamente l?esistenza di collari elettrici che non procurano dolore! E ci? pu? essere un?arma vincente, in sede dibattimentale, per giungere all?assoluzione.... I collari elettrici e analoghi strumenti, devono essere vietati indipendentemente dalla loro capacit? di provocare dolore.
Purtroppo, diversamente da quello che comunemente si crede, l?uso dei collari elettrici non ? vietato tout court dalla normativa contro il maltrattamento degli animali. Pu? incorrere nella censura penale solo in presenza di determinate condizioni: ?I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilit? dell?animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattivit? al dolore? (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Il problema ? proprio questo: stabilire quando viene superata la soglia della reattivit? al dolore. Pu? apparire paradossale una simile situazione, sicuramente urta la nostra sensibilit? (e razionalit?...) animalista, ma, purtroppo, allo stato, la situazione ? questa: non si pu? parlare di un divieto assoluto di strumenti coercitivi come i collari elettrici, in base alla normativa vigente. A scanso di equivoci, bisogna aggiungere che la situazione non ? mutata rispetto alla legge preesistente: ora come allora i collari elettrici possono essere liberamente venduti, tenuti e usati. Dall?analisi della giurisprudenza di merito si evince che l?uso, per?, pu? costituire reato, nel momento in cui si determina sofferenza all?animale, ma si tratta di verificare la situazione caso per caso, il tipo di collare, la durata e le modalit? dell?uso, gli effetti sul cane, ecc.
E? ovvio che noi siamo di diverso avviso e che riteniamo un atto crudele determinare sofferenza agli animali sotto qualsiasi forma, e che facciamo nostre le interpretazioni tese a vietare, in base al reato di maltrattamento di animali, non solo l?uso, ma anche la vendita e il possesso di tali strumenti, in quanto mezzi per commettere tale reato, ma allo stato il quadro normativo e giurisprudenziale non ? a nostro favore. Per questo, riteniamo, che il Ministro Storace abbia perso un?ottima occasione per fare chiarezza e proporre un provvedimento serio e risolutivo.
C?? ancora un altro timore: l?Ordinanza pu? avere l?effetto di placare l?istanza sociale tesa a mettere al bando tali strumenti, ritenuti dalla collettivit? meri mezzi di sofferenza, e infondere la falsa convinzione che, finalmente, essi sono vietati, e ci?, inevitabilmente, si traduce in mancanza di interesse politico per l?approvazione di nuove e specifiche norme.
Ciro Troiano
Qui di seguito riportiamo il testo integrale dell'Ordinanza:
ORDINANZA 5 luglio 2005
Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9-7-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare
l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' dei cani;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli
stessi in combattimenti;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessita' e l'urgenza di vietare l'uso dei collari
elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre
tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore
e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli
animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi
della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
Ordina:
Art. 1.
1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che
provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in
ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina
sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice
penale, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace
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